Una breve analisi sul quotidiano economico di ItaliaOggi prendendo spunto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (sezione penale), con la quale si rinnova l’esigenza di dover procedere ad una necessaria (e, talvolta, non semplice) ponderazione sul luogo di localizzazione degli affari economici e personali del soggetto trasferito in paese a fiscalità privilegiata, onde superare la presunzione di residenza in Italia a carico dell’individuo emigrato.
Difficolta’ acuite nel caso dello sportivo professionista (o calciatore, come nel caso di specie), per cui non e’ sufficiente la mera partecipazione ad un campionato estero per giungere ad una conclusione positiva sulla riconoscibilità del trasferimento della residenza (dello sportivo medesimo e del nucleo familiare) ai fini fiscali e, quindi, per il superamento della presunzione legale ex art. 2, comma 2-bis del Tuir.
Articolo pubblicato su ItaliaOggi, e qui allegato:
Nel seguito l’ordinanza della Corte di Cassazione commentata: