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DL Sostegni-bis: in arrivo il decreto MiSE per lo sblocco del credito d’imposta destinato alle imprese del settore moda

Si cercherà così di contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino del drastico calo di attività, che ha comportato una bassa rotazione delle scorte di beni nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Con il cd. Decreto Sostegni-bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, anche il “Decreto”) vengono rafforzate le misure di aiuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). L’art. 8 del Decreto interviene infatti per contrastare gli effetti negativi conseguenti al calo dell’attività commerciale causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che può avere comportato un incremento delle rimanenze finali di magazzino per le imprese operanti nei settori economici che verranno più specificatamente individuati da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima emanazione (comunque entro e non oltre il 10 giugno p.v., ovverossia il ventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis). Il Decreto interviene organicamente ampliando la portata della misura di sostegno già prevista dall’art. 48-bis del cd. Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 17), che aveva già previsto l’introduzione di un credito d’imposta nella misura del 30 per cento seppur limitatamente al valore delle rimanenze finali di magazzino eccedenti la media del medesimo valore registrato nel triennio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Le novità più significative possono essere così sinteticamente rappresentate. In primo luogo, la misura viene estesa anche al periodo d’imposta 2021, prevedendo che il calcolo del beneficio venga effettuato sul triennio 2017-2019 per l’anno 2020 e, naturalmente, sul triennio 2018-2020 per l’anno 2021. In secondo luogo, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione (secondo le consuete modalità stabilite dall’art. 17 del D.Lgs n. 241/97) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (2021 per il credito maturato sull’esercizio 2020 e 2022 per l’esercizio 2021). In terzo luogo, viene coinvolta l’Agenzia delle entrate nella procedura di richiesta del bonus fiscale, prevedendo che i soggetti che intendano avvalersi del credito d’imposta debbano presentare apposita comunicazione secondo le modalità, i termini di presentazione e il contenuto definito dalla stessa Agenzia con un Provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (25 giugno p.v.). Inoltre, la stessa Agenzia con il medesimo Provvedimento si impegnerà a definire le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e il rispetto dei limiti di spesa, che l’art. 8 del Decreto ha ora individuato in 95 milioni di euro per l’anno 2021 (esercizio di fruizione del credito d’imposta successivo a quello di maturazione, quindi 2020) e in 150 milioni di euro per l’anno 2022 (come sopra, per l’anno 2021).

Restano invece ferme le modalità tecniche di calcolo del bonus fiscale. Con riguardo ai criteri di valorizzazione delle rimanenze di magazzino di cui all’art. 92, comma 1 del TUIR (“Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono”), questi devono rimanere omogenei nell’arco dei quattro periodi d’imposta considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta (annualità oggetto di riferimento più triennio precedente). A titolo esemplificativo, si supponga che le rimanenze finali di magazzino iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale (all’interno della voce C.I) al 31 dicembre 2020 ammontino a 500.000 euro, e che la media del triennio 2017-2019 sia stata pari a 175.000 euro. Sulla differenza per 325.000 euro maturerà un credito d’imposta del 30 per cento (97.500 euro) che potrà essere utilizzato in compensazione già nell’anno 2021 (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, ovvero dal primo esercizio successivo al 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del provvedimento di conversione in Legge del Decreto Rilancio), in quanto anno periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Viene inoltre confermata la richiesta di una certificazione dei bilanci d’esercizio, a cura della società di revisione o del collegio sindacale incaricato della revisione legale, da cui emergono i valori delle rimanenze finali di magazzino per il calcolo del credito. In mancanza, è comunque richiesta una specifica attestazione della consistenza finale delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A dell’albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta troverà comunque applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)”.

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