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I contratti di cessione dei calciatori: il regime Irap delle plusvalenze e quello Ires delle minusvalenze derivanti dalle cessioni a zero

L’articolo allegato traccia lo stato dell’arte su due questioni – tassazione ai fini Irap delle plusvalenze da cessione dei calciatori e deducibilità ai fini Ires/Irap delle cessioni “a zero” dei medesimi attori – che sembrano oggi posizionarsi su differenti punti di analisi.

Se, nel primo caso, i dubbi sull’eventuale riconducibilità a tassazione del provento connesso alla cessione di un bene immateriale (strumentale all’esercizio dell’impresa) erano gia’ venuti meno con il parere del Consiglio di Stato del 2012 (si veda anche quanto riportato nel seguente articolo), con le modifiche apportate dal d.l. n. 244/2016 sembra essere venuta meno ogni valutazione di tipo qualitativo sulla riconducibilita’ di tali componenti positivi di reddito a tassazione (a prescindere dalla strumentalità o meno del bene e della ordinarietà o straordinarietà dell’attività che lo genera).
Viceversa, sul riconoscimento delle minusvalenze il tema rimane ancora aperto. In particolare, recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di “cessioni a zero” dei cartellini dei calciatori, hanno stabilito che sono deducibili ai fini Irap anche tali valori, dovendo attribuire l’onerosità della cessione agli ingaggi che la società cessionaria riconoscerà al calciatore il cui contratto ha formato oggetto di cessione.

L’articolo è stato pubblicato sulla rivista “Bollettino Tributario” (2019, n. 12).