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Incentivi fiscali per l’industria cinematografica e audiovisiva: definiti i termini per le richieste dei tax credit 2021

Inizia a completarsi il quadro delle misure di sostegno per l’industria del cinema per l’anno 2021. Dopo gli incentivi fiscali destinati alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, arrivano quelli per le imprese di distribuzione cinematografica, di esercizio cinematografico (investimenti in sale e potenziamento dell’offerta) e per gli investitori esterni.

Quadro di riferimento

Con l’apertura dei termini per la richiesta dei crediti d’imposta destinati alle imprese di distribuzione cinematografica, in programma dal 24 maggio, inizia a completarsi il quadro delle misure di sostegno per l’industria del cinema per l’anno 2021. Con decreto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del 18 maggio scorso (nel seguito “DM 18 maggio”), sono state infatti emanate istruzioni per le domande di accesso agli incentivi fiscali destinati agli operatori del settore cinematografico e audiovisivo. Il DM 18 maggio, che segue il decreto rilasciato lo scorso 2 aprile dal Ministero della Cultura di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel seguito anche “DM Altri tax credit”), recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della Legge 14 novembre 2016, n. 2020”, completa l’offerta degli incentivi fiscali già previsti dal DM 4 febbraio 2021[1] in materia di crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

In via sistematica, che la Legge 14 novembre 2016, n. 220[2] aveva previsto un potenziamento organico del sistema dei crediti d’imposta per incentivare la produzione e la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e per favorire l’attrazione di investimenti esteri nel settore cinematografico e audiovisivo, dedicando un apposito capitolo (Capo II, Sezione II) all’individuazione degli incentivi fiscali da attuare con interventi mirati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora, Ministero della Cultura). In particolare, il DM Altri tax credit (art. 32, comma 4) prevede che, con decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, siano stabiliti i termini per la fruizione dei crediti d’imposta e le ulteriori specifiche di presentazione delle richieste, sicché il DM 18 maggio individua tempi (art. 2) e modalità (artt. 3-6) per l’invio delle domande per il periodo d’imposta 2021, con riguardo a: (i) imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (Capo II del DM Altri tax credit), (ii) potenziamento degli investimenti per le sale cinematografiche (Capo III del DM Altri tax credit) e (iii) dell’offerta cinematografica per la programmazione realizzata nel 2020 (Capo IV del DM Altri tax credit), (iv) attrazione in Italia di investimenti da parte di imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo (Capo VI del DM Altri tax credit).

La presentazione delle domande per l’accesso ai crediti d’imposta avviene secondo un programma definito (fra il 24 maggio e il 31 maggio 2021). In maniera più specifica:

  • il DM 18 maggio prevede che, a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio, siano aperti i termini di presentazione della domanda di accesso al credito per le imprese di distribuzione cinematografica nazionale che, nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 luglio 2020, abbiano (Capo II del DM Altri tax credit) e/o non abbiano (art. 35 del DM Altri tax credit) beneficiato della deroga concessa all’obbligo di uscita in sala ai sensi dei DM 4 maggio 2020 e 11 giugno 2020[3] (pur se con una diversa misura del credito d’imposta, come stabilito dall’art. 35, comma 6 del DM Altri tax credit), e per le imprese di distribuzione internazionale (Capo II del DM Altri tax credit) di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. In entrambi i casi, i distributori devono essere in possesso di codice ATECO 59.13 (Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
  • dalle ore 10.00 del 25 maggio sarà invece possibile presentare domanda per le imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo (Capo VI del DM Altri tax credit), in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati fra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020 con produttori indipendenti italiani ai sensi dell’articolo 2549 cod. civ.  (artt. 25 e 37 del DM Altri tax credit). È preclusa la possibilità di accesso al credito d’imposta per le imprese con codice ATECO 59.1 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e registrazioni musicali e sonore);
  • dalle ore 10.00 del 26 maggio sarà possibile presentare domanda per investimenti nelle sale cinematografiche con inizio lavori effettuati a partire dal 1° dicembre 2019, per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive (chiuse o dismesse), la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l’installazione, la ristrutturazione e il rinnovo degli impianti (Capo III del DM Altri tax credit). Il beneficio è riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica);
  • infine, a partire dalle ore 10.00 del 31 maggio sarà possibile presentare domanda per gli investimenti destinati al potenziamento dell’offerta cinematografica relativi alla programmazione 2020 (Capo IV del DM Altri tax credit) e alla presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica), in relazione a crediti d’imposta superiore ad Eur 300 per domanda.

Per quanto riguarda invece gli investimenti destinati all’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (Capo V del DM Altri tax credit), l’art. 1, comma 2 rimanda i termini di presentazione ad un DM di prossima attuazione.

In ogni caso, il DM 18 maggio chiarisce che, nel momento in cui l’ammontare complessivo delle richieste di credito d’imposta raggiunga l’importo delle risorse disponibili, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo disattivi il sistema di presentazione delle domande dandone preavviso sul proprio sito istituzionale[4].

La misura dell’agevolazione

Fatte salve specifiche di dettaglio, per le quali si rimanda al testo del decreto ministeriale, i paragrafi che seguono evidenziano i principi generali che regolano l’individuazione del calcolo dell’agevolazione e la misura massima degli incentivi fiscali beneficiabili.

Distribuzione cinematografica nazionale di opere di nazionalità italiana che non abbiano beneficiato della deroga concessa all’obbligo di uscita in sala

Sui costi eleggibili di distribuzione nazionale – quindi, spese per acquisto di spazi pubblicitari, materiali pubblicitari e marketing, ufficio stampa e promozione ed edizione e realizzazione copie – è calcolato un credito d’imposta nella misura del 50% in caso di prima uscita in sala nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020, dell’80% in caso di prima uscita in sala nei periodi compresi tra il 27 febbraio 2020 e il 5 marzo 2020 o tra il 15 giugno 2020 e il 25 ottobre 2020 e (ancora) dell’80% in caso di prima uscita in sala nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche ovvero del 60% in caso di prima uscita in sala nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche. Nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a uscite in sala programmate per i periodi compresi tra il 24 febbraio 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 22 ottobre 2020 e il 5 novembre 2020, poi annullate a causa dell’emergenza epidemiologica, tali costi sono riconosciuti con aliquota specifica pari al 90%, in aggiunta al credito d’imposta richiesto ai sensi del presente decreto. Viceversa, Nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a prime uscite in sala programmate nei dieci giorni antecedenti la chiusura delle sale cinematografiche e non avvenute a causa dell’emergenza epidemiologica, tali costi sono riconosciuti con aliquota specifica pari al 90%, in aggiunta al credito d’imposta richiesto ai sensi del presente decreto.

Il limite massimo del credito d’imposta è stabilito in 1 milione di Euro, elevabile ad 1,3 milioni di Euro nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a uscite in sala programmate per i periodi compresi tra il 24 febbraio 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 22 ottobre 2020 e il 5 novembre 2020, poi annullate a causa dell’emergenza epidemiologica ovvero fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a prime uscite in sala programmate nei dieci giorni antecedenti la chiusura delle sale cinematografiche e non avvenute a causa dell’emergenza epidemiologica.

Distribuzione cinematografica nazionale di opere di nazionalità italiana che abbiano beneficiato della deroga concessa all’obbligo di uscita in sala e distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di opere di nazionalità italiana

È riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% delle spese sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana, calcolato tenendo conto delle spese per acquisto di spazi pubblicitari, materiali pubblicitari e marketing, ufficio stampa e promozione ed edizione e realizzazione copie. L’incentivo fiscale è calcolato applicando l’aliquota stabilita dalla Tabella 2 allegata al DM Altri tax credit. Il limite massimo del credito d’imposta è stabilito in 2 milioni di Euro per impresa o per gruppo di imprese per anno.

Imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo

La base costi eleggibile su cui calcolare il credito d’imposta è indicata nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 220 del 2016. L’aliquota base del credito d’imposta ammonta al 20%, elevata al 30% per i contratti di associazione in partecipazione stipulati e registrati entro il 31 dicembre 2019, ovverossia al 40% nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all’art. 26 della Legge n. 220 del 2016. Il limite massimo del credito d’imposta è stabilito in 1 milione di Euro per impresa e di 2 milioni di Euro per gruppo di imprese.

Sale cinematografiche

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura non superiore al 20% dell’importo stabilito con il decreto di riparto di cui all’art. 13, comma 5 della Legge n. 220 del 2016 e, comunque, in misura pari al 25% del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale chiuse o dismesse da almeno 24 mesi dall’inizio dei lavori, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del numero di schermi ovverossia del 20% del costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l’installazione, la ristrutturazione e il rinnovo di impianti. In talune circostanze, le aliquote possono incrementarsi al 30% o 40%. L’importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000. Il credito d’imposta non può essere autorizzato in misura superiore a 2 milioni di Euro annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese.

Potenziamento dell’offerta cinematografica

Il credito d’imposta è calcolato sugli introiti, al netto dell’IVA, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film italiani ed europei effettuata nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 25 ottobre 2020, applicando su tali introiti un’aliquota fissa nella misura del 15%, aumentata al 20% per micro, piccole e medie imprese (in deroga alla Tabella 5 allegata al DM Altri tax credit). Inoltre, per fronteggiare le ricadute negative sul settore della distribuzione cinematografica nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 36 del DM Altri tax credit), il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica derivante dalla programmazione effettuata nell’anno 2021 successivamente ai periodi di chiusura delle sale è aumentato al 60% per la programmazione effettuata nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche e al 30% per la programmazione effettuata nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche. Il limite massimo del credito d’imposta è pari al 25% degli introiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

Allegati

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[1] https://www.beniculturali.it/comunicato/di-70-04022021

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00233/sg

[3] Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo. Normativa Statale, disponibile all’indirizzo http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/61/normativa-statale/

[4] http://www.cinema.beniculturali.it/