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La nuova disciplina IVA per oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione: profili normativi e impatto sul mercato

Il mercato italiano dell’arte, dell’antiquariato e da collezione è stato oggetto di una significativa riforma fiscale che ha introdotto un’aliquota IVA unica del 5% per tutte le compravendite del settore. La misura, entrata in vigore il 1° luglio 2025, posiziona l’Italia come uno dei Paesi europei più competitivi per attrarre investitori internazionali, permettendo una maggiore circolazione delle opere.

Con l’art. 9 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (“DL Omnibus”), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2025, n. 118, il legislatore ha operato una significativa riforma del regime IVA applicabile agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. L’intervento ha previsto l’adozione di un’aliquota unica del 5% per le compravendite nel settore, segnando un deciso superamento del modello previgente fondato su aliquote differenziate in ragione della qualità soggettiva del cedente.

La modifica si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema IVA delineato dalla delega fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 7, comma 1, lett. e), aveva espressamente previsto la riduzione dell’aliquota sulle importazioni di opere d’arte, di antiquariato e da collezione, nonché l’estensione dell’aliquota ridotta a tutte le relative cessioni, indipendentemente dal soggetto che le pone in essere. Il DL Omnibus ha pertanto dato attuazione ai principi della delega, armonizzando il regime interno sia alle recenti evoluzioni del diritto unionale sia agli standard adottati dagli altri principali paesi europei. La misura agevolativa è entrata in vigore il 1° luglio 2025, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. In conformità al criterio generale stabilito dall’art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (“DPR IVA”), l’aliquota del 5% trova applicazione per tutte le cessioni effettuate a partire da tale momento, salvo i casi in cui il momento impositivo risulti anticipato dal pagamento, anche parziale, del corrispettivo o dall’emissione della fattura.

Il contesto europeo

La riforma italiana si inserisce in un contesto europeo caratterizzato da una crescente attenzione alla competitività del mercato dell’arte. La disciplina unionale in materia di IVA applicabile agli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione trova il suo fondamento nella Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”), che costituisce il testo di riferimento per l’armonizzazione del sistema IVA negli Stati membri dell’Unione Europea. Tradizionalmente, il sistema IVA europeo prevede un’aliquota ordinaria (non inferiore al 15%) e la possibilità per gli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte (non inferiori al 5%) a determinate categorie di beni e servizi espressamente individuate dalla normativa comunitaria.

Con riferimento al settore dell’arte, il quadro europeo è stato oggetto di un significativo aggiornamento negli ultimi anni. La Direttiva (UE) 2022/542, recante modifiche alle Direttive 2006/112/CE e 2020/285 in materia di aliquote IVA, ha ampliato il novero dei beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte, includendovi espressamente gli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato. Tale intervento si iscrive in una più ampia strategia volta a sostenere finalità sociali e culturali di interesse generale.

In questo scenario, diversi Stati membri hanno intrapreso iniziative volte a favorire la circolazione delle opere d’arte. La Francia è stata tra le prime a intervenire, riducendo l’aliquota IVA sulle opere d’arte al 5,5% a fine 2023, con efficacia dal 1° gennaio 2024. La misura riguarda sia le operazioni interne sia le importazioni e si applica indistintamente a tutti gli operatori del comparto. Anche la Germania ha seguito questa linea, abbassando l’aliquota al 7% nel 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, e superando le precedenti distinzioni basate sulla qualifica soggettiva del cedente. La Spagna, invece, ha mantenuto l’aliquota al 10%, posizionandosi su un livello intermedio rispetto agli altri principali mercati europei.

In tale contesto, l’Italia si trovava – prima dell’intervento operato dal cosiddetto DL Omnibus – in una posizione particolarmente sfavorevole. Da un lato sotto il profilo concorrenziale, poiché prevedeva l’aliquota ordinaria del 22% per le cessioni effettuate da operatori professionali (gallerie, case d’asta, antiquari) e quella del 10% per le cessioni effettuate direttamente dagli artisti, dai loro eredi o legatari e per le importazioni. Dall’altro lato sotto il profilo strettamente giuridico: la Direttiva (UE) 2022/542 ha infatti abrogato l’art. 103 della Direttiva IVA, fissando al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per il recepimento. Ciò aveva reso incompatibile con il diritto dell’Unione il sistema italiano basato sulla qualità soggettiva del cedente, rendendo inevitabile un intervento legislativo volto ad adeguare la disciplina nazionale al nuovo quadro europeo.

Il nuovo assetto delle aliquote ridotte

La riforma è attuata modificando la tabella A allegata al DPR IVA con un duplice intervento:

  • viene introdotto il n. 1-novies nella Parte II-bis, che estende l’applicazione dell’aliquota del 5% alla generalità delle cessioni e delle importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;
  • viene abrogato il n. 127-septiesdecies della Parte III, che assoggettava all’aliquota del 10% le sole importazioni e le cessioni effettuate direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari. L’effetto combinato delle due modifiche è l’eliminazione definitiva delle differenze basate sulla qualità soggettiva del cedente e l’unificazione del trattamento IVA applicabile all’intero comparto.

L’ambito oggettivo dell’agevolazione resta ancorato alle definizioni riportate nelle lett. a), b) e c) della Tabella allegata al Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (“DL 41/95”). Rientrano, in particolare, nel perimetro applicativo: quadri, collage e pitture simili, disegni e pastelli eseguiti interamente a mano dall’artista (lett. a); oggetti da collezione quali francobolli, collezioni e esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (lett. b); oggetti di antiquariato aventi più di cento anni di età, escluse le opere d’arte e gli oggetti da collezione (lett. c).

L’ampliamento della platea dei beneficiari

Sotto il profilo soggettivo, la riforma produce effetti differenti a seconda che si considerino le operazioni interne o le importazioni. Per queste ultime, il cambiamento è principalmente di natura quantitativa: l’aliquota agevolata, già applicabile ai beni importati da qualunque soggetto – sia esso soggetto passivo IVA o meno – viene ridotta dal 10% al 5%.

Ben più significativo è l’impatto della riforma sulle cessioni interne. Viene infatti superata la limitazione che circoscriveva l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole cessioni effettuate dagli autori delle opere, dai loro eredi o legatari. Con la nuova disciplina, l’aliquota del 5% si applica infatti alle cessioni effettuate da qualunque cedente, incluse case d’asta, gallerie, commercianti e intermediari del settore. In tal modo, l’intero comparto viene ricondotto ad un regime uniforme: tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione sono ora soggette all’aliquota del 5%. Si eliminano così le precedenti distorsioni concorrenziali che penalizzavano gli operatori professionali rispetto agli artisti e ai loro eredi/legatari, con un allineamento più coerente agli assetti normativi degli altri principali mercati europei.

L’incompatibilità dell’aliquota IVA al 5% con il regime del margine

Un aspetto centrale della riforma riguarda il rapporto tra l’aliquota ridotta e il regime speciale del margine per i rivenditori di beni usati, previsto dal DL 41/95. Il nuovo numero 1-novies della Tabella A, parte II-bis, del DPR IVA stabilisce infatti che l’aliquota del 5% si applica solo “a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (…)“.

Il regime del margine, disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del DL 41/95, consente ai rivenditori di oggetti d’arte, antiquariato e collezione di assoggettare a IVA non l’intero corrispettivo della cessione, ma soltanto la differenza – il cd. “margine” – tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Tale meccanismo risulta particolarmente vantaggioso quando i beni sono stati acquistati senza applicazione dell’IVA (ad esempio, da privati o da soggetti che operano in regime di esenzione) o quando il margine è contenuto rispetto al valore complessivo del bene.

Contestualmente, l’art. 9 del DL Omnibus è intervenuto sul comma 2 dell’art. 36 del DL 41/95, precisando che l’opzione per il regime del margine, in caso di rivendita di oggetti d’arte importati o acquistati presso l’autore, è ammessa “a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo“. Ne consegue che, qualora si scelga il regime del margine, l’IVA da scorporare dal margine va calcolata con l’aliquota ordinaria del 22%. Chi invece intende beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% deve adottare il regime IVA ordinario, con inevitabili complessità operative qualora si renda necessario il passaggio da un regime all’altro durante l’anno.

Gli effetti della riforma sul settore dell’arte

La riforma introdotta dal DL Omnibus segna un passo decisivo verso l’allineamento del sistema fiscale italiano agli standard europei e verso una semplificazione complessiva del trattamento IVA in un settore di grande rilevanza culturale ed economica. L’estensione dell’aliquota ridotta del 5% a tutti gli operatori del mercato dell’arte e dell’antiquariato elimina infatti le precedenti distorsioni concorrenziali e le incertezze interpretative che avevano caratterizzato la normativa precedente. Inoltre, l’Italia si posiziona come il Paese europeo con il regime fiscale più favorevole per il mercato dell’arte, superando – come visto evidenziato – la Francia (5,5%) e la Germania (7%). Si tratta di un vantaggio competitivo rilevante, in grado di attirare operatori e collezionisti internazionali.

La misura valorizza il ruolo della produzione e della circolazione dei beni culturali, creando condizioni favorevoli a un rilancio competitivo dell’intero comparto. Gli effetti attesi – aumento del volume d’affari, maggiore emersione delle transazioni, crescita del gettito indiretto e maggiore attrattività internazionale del mercato italiano – risultano idonei a compensare il minor introito derivante dalla riduzione dell’IVA nominale

I benefici della riforma si diffondono dunque lungo l’intera filiera dell’arte. Per gallerie e mercanti, la riduzione dell’aliquota permette di offrire prezzi più competitivi ai collezionisti e di avvicinarsi agli standard europei nelle relazioni commerciali, sia verso la clientela sia nei confronti dei concorrenti internazionali. Le case d’asta, allo stesso modo, potranno incrementare il volume delle transazioni grazie a una maggiore attrattività del mercato nazionale. Dal punto di vista dei collezionisti e degli acquirenti – privati o istituzionali – la misura comporta un risparmio diretto sul prezzo finale. Ciò potrebbe stimolare una maggiore frequenza di acquisti da parte dei collezionisti abituali e, parallelamente, favorire l’ingresso di nuovi appassionati nel mercato. Particolarmente significativo è anche il potenziale impatto sulle istituzioni pubbliche, come musei, fondazioni ed enti culturali, che potranno ampliare le proprie collezioni a costi più contenuti.

In maniera indiretta, una maggiore circolazione delle opere può generare ricadute positive, fra gli altri, per artisti, che potrebbero beneficiare di maggiori opportunità di vendita attraverso le gallerie, nonché curatori, critici e operatori culturali, che trarranno vantaggio da un aumento complessivo delle attività legate al mercato dell’arte.

In definitiva, il successo della riforma dipenderà dalla capacità del sistema dell’arte italiano di sfruttare appieno le opportunità offerte dal nuovo quadro fiscale, investendo nella qualità dell’offerta, nel rafforzamento della presenza internazionale e nella costruzione di un ecosistema culturale solido, competitivo e attrattivo.

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