L’articolo analizza una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di sanzioni amministrative, con riguardo ai casi di contestazioni riguardanti la sussistenza di un fringe benefit in capo ai calciatori a seguito del pagamento di somme – a favore dei procuratori sportivi – da parte delle rispettive società di appartenenza. Una questione che, come evidenziato nelle conclusioni , per sua intrinseca natura rappresenta un’anomalia nel panorama dei fringe benefits, e su cui sarebbe (finalmente) auspicabile un concreto intervento da parte del legislatore.
Con la pronuncia n. 3231 dell’11 febbraio 2020, la giurisprudenza è tornata ad esprimersi su un tema particolarmente dibattuto nel mondo sportivo: la disciplina sui cd. fringe benefits in favore degli atleti professionisti. In particolare, la questione che si andrà ad analizzare nel presente contributo riguarda i casi in cui una società di calcio provveda al pagamento di somme in favore di procuratori sportivi per prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza connesse alla stipulazione dei contratti di prestazione sportiva di un giocatore, fattispecie dalla quale potrebbero scaturire contenziosi tributari nei termini di seguito esposti e che potrebbe richiedere una valutazione circa l’opportunità di procedere ad una dichiarazione di non debenza delle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva.
Per altri approfondimenti sull’argomento, si vedano anche i seguenti articoli:
- I fringe benefits degli sportivi professionisti: onus probandi a carico dell’amministrazione finanziaria;
- Gli effetti in ambito sportivo della riforma al sistema sanzionatorio penal-tribuario;
- Il mondo del basket professionistico sotto la lente del Fisco;
- Profili fiscali dei compensi percepiti dai procuratori di calcio iscritti al (nuovo) Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
L’articolo è stato pubblicato su Diritto24 (Il Sole 24 Ore).