Secondo la Cassazione non rilevano le modalità di pagamento previste contrattualmente.
Nelle conclusioni alla sentenza, i Giudici osservano che i ricavi connessi al trasferimento dei diritti di utilizzo una produzione cinematografica devono essere rilevati pro-quota lungo l’arco temporale di concessione della licenza, anche se corrisposti in anticipo. In tal senso si era già espressa la prassi ministeriale con la Risoluzione n. 21/1999 che, in risposta ad un’istanza presentata dall’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) su un caso analogo, aveva chiarito che “il corrispettivo pattuito per la concessione dei diritti di sfruttamento dei films, indipendentemente dalle modalità di pagamento contrattualmente previste, non può che essere collegato alla fruizione del diritto patrimoniale nell’arco di tempo della concessione”.
L’articolo è stato pubblicato sul quotidiano Eutekne.info, nel seguito allegato:
Nel seguito l’ordinanza commentata: