La sottoscrizione di accordi per l’addebito di spese di intermediazione sportiva qualifica l’esistenza di un fringe benefit e non riduce la soggettività passiva del calciatore nei confronti dell’Erario
Note di aggiornamento sulla tassazione dei fringe benefits ai calciatori per compensi d’intermediazione pagati dai club agli agenti sportivi
La residenza fiscale dell’agente sportivo nello Stato a fiscalità privilegiata a rischio esterovestizione sull’onere della prova
Il “principio dell’interesse prevalente” definisce l’imponibilità dei fringe benefits in capo al calciatore