La sottoscrizione di accordi per l’addebito di spese di intermediazione sportiva qualifica l’esistenza di un fringe benefit e non riduce la soggettività passiva del calciatore nei confronti dell’Erario
Il “principio dell’interesse prevalente” definisce l’imponibilità dei fringe benefits in capo al calciatore
L’insussistenza di elementi sintomatici dell’incertezza normativa mette in fuorigioco la disapplicazione delle sanzioni amministrative sui fringe benefits ai calciatori
I fringe benefits degli sportivi professionisti: onus probandi a carico dell’amministrazione finanziaria