La legge di Bilancio 2020 ha previsto una generale ristrutturazione del piano di incentivazione destinato alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il bonus di sostegno all’innovazione tecnologica è ora previsto esclusivamente per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020: l’intervento è quindi di corto respiro e non permetterebbe un’adeguata programmazione imprenditoriale, oltreché foriero di incertezze sugli aspetti applicativi che solo il MISE (entro il 1° marzo 2020) e l’Agenzia delle entrate potranno chiarire.
Modificando la generale decorrenza dei crediti d’imposta previsti nell’ambito dell’art. 3, comma 1 del DL 23 dicembre 2013, n. 145, ora intesa “dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019” (e non più al “31 dicembre 2020”, secondo l’originaria formulazione normativa), la legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata su G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, Suppl. Ord., Serie Generale) ha scomposto il pacchetto di agevolazioni a favore delle imprese che investono in attività di R&D sulla base della seguente ripartizione:
- attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- attività di ricerca finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Con riguardo a quest’ultima categoria di agevolazione sub 3., si andranno di seguito ad analizzare i caratteri principali e le modalità di fruizione del bonus.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti qualificanti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Sono, viceversa, escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Spese e attività qualificanti
Fermo restando che, con Decreto MISE da pubblicare entro 60 dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (v. comma 200), saranno chiariti i principi per la definizione di attività qualificanti nel campo del design e ideazione estetica applicate al settore tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (in tal senso, dovrebbero essere tenute comunque in considerazione le indicazioni già fornite con la “Circolare sulla applicazione del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dell’attività tessile e della moda”, emessa dal MISE il 16 aprile 2009, n. 46586), ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta sono considerate ammissibili – nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità – le spese di seguito elencate;
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica (e nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività);
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria (o semplice locazione) e altre spese relative a beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica;
- spese per contratti stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di altre attività innovative;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nelle attività di design e ideazione estetica.
Ammissibilità e limite delle spese qualificanti
Le spese ivi citate sono beneficiabili secondo una diversa gradazione, in ragione della tipologia di costo sostenuto:
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato sono ammissibili nel limite del costo sostenuto. Inoltre, qualora le spese siano sostenute nei confronti di soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di età inferiore a 35 anni, al primo impiego e, infine, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, che siano impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, le spese sono maggiorate del 50% (quindi concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un ammontare pari al 150% del loro ammontare);
- le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria (o semplice locazione) e altre spese relative a beni materiali mobili sono ammissibili per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e, comunque, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate nel punto sub 1.;
- le spese per contratti di consulenza stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese, sono ammissibili nel limite del costo sostenuto. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole (generali) applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa: quindi, la maggiorazione per le spese di personale – prevista nel caso sub 1. qualora vi sia impiego diretto – si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato;
- le spese per servizi di consulenza ed equivalenti sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla sub 1. ovvero alla sub 3., nel caso di spese verso imprese dello stesso gruppo e a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica siano fiscalmente residenti o localizzati in Stati membri dell’Unione europea o, comunque, Stati white list;
- le spese previste per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica sono ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla sub 1. ovvero alla sub 3., nel caso di spese verso imprese dello stesso gruppo.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della base di calcolo, determinata in ragione dei valori delle spese qualificanti secondo quanto visto nel paragrafo “Ammissibilità e limite delle spese qualificanti”, lettere sub 1. – 5. La base di calcolo deve essere quindi assunta al netto di altre sovvenzioni e/o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili. Il bonus è concesso nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Ambito temporale
Il credito d’imposta è previsto, al momento, per le sole spese sostenute nel “periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” (per i contribuenti solari, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020). I costi si considerano quindi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Su questo punto si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 16 marzo 2015, n. 5, che ha chiarito come “Il riferimento all’articolo 109 del TUIR è un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”.
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (i.e. periodo d’imposta 2021). Il bonus non concorre quindi alla formazione del reddito d’impresa (IRES) né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Inoltre, è previsto che non trovino applicazione né il limite di utilizzabilità massima di 250.000 euro previsto per i crediti indicati nella sezione RU della dichiarazione dei redditi (“Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”) né il limite di compensazione annua di 700.000 euro.
In ogni caso, la fruizione del beneficio è subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla legge (si veda il paragrafo “Oneri documentali”).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione della base imponibile IRES e IRAP – non porti al superamento del costo sostenuto.
Oneri documentali
Il set degli oneri e adempimenti documentali è così riassumibile:
- Certificazione delle spese;
- Relazione Tecnica;
- Comunicazione al MISE.
In quanto al punto sub 1., in continuità con quanto già previsto dal Dl n. 145/2013 si chiarisce che il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato al rilascio di un’apposita certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Qualora la richiedente non sia un soggetto obbligato alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. In questo caso, le società avranno l’opportunità di ottenere un bonus aggiuntivo a copertura delle spese sostenute per la certificazione, che sarà computato in aumento del credito d’imposta e per un importo non superiore a 5.000 euro (sempreché non sia raggiunto il limite massimo di 1,5 milioni di euro).
In relazione al punto sub 2., è confermata la richiesta di una Relazione Tecnica (sulla scorta, quindi, di quanto già previsto nell’ambito del previgente bonus ex art. Dl n. 145/2013) che illustri (i) finalità, (ii) contenuti e (iii) risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta (e quindi, su tutto l’arco di valutazione per il calcolo di quella che verosimilmente sarà la spesa incrementale). La Relazione Tecnica dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa richiedente: nel caso di attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la Relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Infine, con riguardo al punto sub 3. – e al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure – è fatto obbligo comunicare allo stesso Ministero l’avvenuta fruizione del bonus secondo tempi e modalità che saranno chiarite con apposito Decreto direttoriale.
Attività di controllo dell’Agenzia delle entrate
Al termine delle fasi evidenziate nei punti sub 1. e 2. della sezione precedente, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. Pertanto, qualora dall’attività ispettiva emerga un’indebita compensazione (anche parziale) di crediti d’imposta, si provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Altresì, qualora nell’ambito delle verifiche emergesse la necessità di effettuare ulteriori valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate potrà richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.
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