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Cessione del contratto di prestazione calcistica e trattamento fiscale ai fini Irap delle plusvalenze

Con la sentenza n. 9433 del 4 Aprile 2019, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema riguardante l’imponibilità ai fini Irap delle plusvalenze da cessione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, nell’ambito di un contenzioso tributario avviato da una società di Serie A contro gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai periodi d’imposta 2002 e 2003.

1. La rilevanza giuridica

La questione analizzata dai giudici ruota intorno alla natura giuridica dell’istituto della “cessione del contratto” di un calciatore da una società sportiva ad un’altra; una materia sulla quale nel corso del tempo si sono consolidati orientamenti giurisprudenziali differenti, anche in ragione delle opposte tesi sostenute in prassi e dottrina circa la sussistenza di una plusvalenza fiscalmente rilevante ai fini del tributo regionale.

Da un lato, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 dicembre 2001, n. 213 ha considerato la sussistenza della fattispecie impositiva, dal momento in cui “con la cessione del contratto, ciò che viene ceduto è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta dietro corrispettivo” e quindi “il compenso derivante dalla sua cessione genera plusvalenze o minusvalenze classificabili tra i componenti ordinari”. Dall’altro lato, la F.I.G.C. con nota del 1° marzo 2001 ha inteso affermare che “l’eventuale maggior somma conseguita nella cessione del contratto di un calciatore non costituisce plusvalenza tassabile agli effetti IRAP” (tesi, tra l’altro, sostenuta dalla società calcistica nell’ambito del contenzioso tributario in commento).

2. Gli effetti connessi alle due tesi: Agenzia delle Entrate vs F.I.G.C.

Le differenti tesi propongono soluzioni giuridiche profondamente differenti, dal momento in cui, sulla base dei termini conferiti alla questione, la cessione del contratto potrebbe avere ad oggetto:

  • il diritto della società cessionaria a sottoscrivere un contratto con il giocatore in costanza di vincolo con la società cedente (in tal modo, il diritto esclusivo alle prestazioni dell’atleta acquisito dalla società cessionaria costituirebbe diritto integrante un bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa richiamato dalla normativa fiscale per avere una sua autonomia rilevanza ai fini della disciplina Irap); ovvero
  • l’accordo tra le due società sportive per la risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere tra il calciatore e il club cedente. In tal modo, la società sportiva subentrante non acquisterebbe il contratto in essere ma solo il diritto di concludere con il giocatore un nuovo contratto di prestazione sportiva, non potendosi parlare quindi di semplice “successione” nei rapporti bensì di un nuovo negozio giuridico (in tal modo, il diritto acquisito non si configurerebbe come bene strumentale all’attività di impresa, in quanto lo stesso non sarebbe suscettibile di autonoma funzione produttiva in mancanza di un successivo accordo tra il nuovo club sportivo e il calciatore).

3. L’intervento del Consiglio di Stato

Ricordiamo che la rilevanza della questione aveva portato il Consiglio di Stato ad esprimersi con il parere n. 5285/2012: i giudici amministrativi hanno sostenuto la tesi secondo cui oggetto del contratto tra la società sportiva ed il calciatore è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, cosicché nel bilancio d’esercizio delle società sportive viene iscritto un bene immateriale se sussistono i requisiti di utilità pluriennale in termini di flusso di benefici economici perduranti nel tempo. In questo modo, le somme ricevute dalla società cedente sarebbero imponibili ai fini Irap in quanto il trasferimento avrebbe a riguardo un “bene immateriale strumentale all’attività di impresa, sia sul piano tributario, in quanto ammortizzabile, che su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”.

4. Le conclusioni

In senso conforme al Consiglio di Stato si è così espressa la Corte nella sentenza n. 9433, ritenendo di dover accogliere il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Comm. Trib. Reg. Lazio n. 467 del 22 Giugno 2011, che aveva inteso sostenere la tesi della società calcistica secondo cui “la plusvalenza ottenuta dalla cessione del diritto di credito non può essere considerata proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per consentire l’attività della società (prestazione del giocatore) nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello della cessione”.

Le conclusioni annotate dai giudici di Cassazione depongono quindi a favore della seguente tesi:

  • ciò che è trasferito, nel rapporto fra cedente e cessionario è il diritto a beneficiare della prestazione professionale del calciatore, una utilità giuridica assolutamente suscettibile di valutazione economica e di circolazione con riferimento alla quale non sussistono ragioni per escluderla dal novero delle immobilizzazioni strumentali e, quindi, dei beni correlati all’attività dell’impresa, in particolare dei beni immateriali, donde ne discende il carattere ordinario dell’operazione unitaria di cessione del giocatore rispetto alla società calcistica, nonché l’inerenza dell’operazione a beni strumentali (quali sono sicuramente i calciatori in una società calcistica professionale) con ogni rilevanza ai fini Irap ed il conseguente obbligo di esposizione in dichiarazione dei redditi delle relative plusvalenze”.

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Giurisprudenza conforme (un breve estratto)

  • Cass. civ. Sez. V Ord., 25-01-2019, n. 2144
  • Cass. civ. Sez. V Ord., 25-01-2019, n. 2145
  • Cass. civ. Sez. V Ord., 25-01-2019, n. 2146
  • Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-04-2017, n. 1824
  • Comm. trib. regionale Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., 28-01-2016, n. 30
  • Comm. trib. prov. Piemonte Torino Sez. III, Sent., 23-06-2014, n. 1346
  • Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Parma Sez. IX, Sent., 02-04-2008, n. 11

Giurisprudenza contraria (un breve estratto)

  • Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. XXVIII, Sent., 21-05-2012, n. 92
  • Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 467

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