Le Istruzioni al Modello Redditi PF/2025 confermano le modalità di applicazione della nuova misura agevolativa, che consente una detassazione fino a un limite annuo di 600.000 euro. L’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile.
L’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 ha introdotto significative modifiche al regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia dal 2024 (c.d. “regime degli impatriati”). Rispetto alla disciplina previgente (art. 16 del D.Lgs. 147/2015), il nuovo regime restringe i requisiti di accesso, pur mantenendo i benefici per chi abbia trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 e per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la medesima data.
Il nuovo regime prevede un’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, con una tassazione ridotta:
- al 50% del reddito fino a un massimo di 600.000 euro annui;
- al 40% del reddito (detassazione del 60%) in presenza di almeno un figlio minorenne residente in Italia.
Differenze rispetto al regime precedente
Rispetto alla normativa precedente, le nuove disposizioni sono meno favorevoli. In passato, infatti:
- la detassazione era pari al 70% e comprendeva anche i redditi d’impresa (ora esclusi);
- per i trasferimenti nelle regioni del Mezzogiorno, l’agevolazione poteva arrivare fino al 90% (opzione eliminata);
- era possibile rinnovare l’agevolazione per un ulteriore quinquennio (fino ad un totale di 10 anni).
Il beneficio è ora concesso per 5 anni, senza possibilità di proroga. Il lavoratore deve soddisfare le seguenti condizioni:
- non essere stato residente in Italia nei 3 anni precedenti al suo trasferimento;
- mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni;
- svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente in Italia;
- essere in possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale rientrante nei livelli 1, 2 o 3 della classificazione ISTAT (CP 2021), oppure possedere i requisiti per l’esercizio di una professione regolamentata in seguito al riconoscimento di competenze acquisite in un altro Stato membro.
Requisiti più stringenti per la mobilità intra-gruppo
Per i lavoratori trasferiti in Italia all’interno dello stesso gruppo aziendale, sono stati introdotti criteri più restrittivi per evitare pratiche elusive. In particolare:
- se il lavoratore si trasferisce in Italia per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (o di una società del medesimo gruppo) per il quale era impiegato (ovvero, era stato impiegato in passato) all’estero, il periodo minimo di residenza estera per accedere al beneficio passa a 6 anni;
- se il lavoratore era già impiegato per la stessa società (o un’altra del medesimo gruppo) prima ancora dell’iniziale trasferimento all’estero, il requisito della residenza estera sale (ulteriormente) a 7 anni.
Durata del beneficio e proroga a 8 anni
Il beneficio ha durata massima di 5 anni. Tuttavia, è prevista una proroga dell’agevolazione fino a 8 anni per i lavoratori che abbiano acquistato un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, o nei 12 mesi precedenti al trasferimento della residenza. Questa disposizione consente una continuità con il precedente regime, premiando chi abbia investito in un immobile in Italia e abbia trasferito la residenza anagrafica nel corso del 2024.
Indicazioni per la dichiarazione dei redditi
Il nuovo regime, come detto in premessa, è stato recepito nei modelli dichiarativi con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2025, e riguarda i quadri RC e RE del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 (non sono, infatti, più beneficiabili i redditi d’impresa, fatti salvi gli effetti derivanti dall’adesione alla misura in vigenza della precedente normativa).
Compilazione del quadro RC (Redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Bisogna verificare se:
- il beneficio fiscale è stato già riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga, allora nel rigo RC1 va indicato il reddito netto (già detassato).
- il beneficio fiscale non è stato, invece, riconosciuto dal datore di lavoro:
- nel rigo RC1 va riportato il reddito lordo;
- nella Sezione I, casella “Casi particolari”, si inserisce il codice relativo alla tipologia di agevolazione fiscale, ovvero
- Codice 16: per la detassazione del 50% fino a 600.000 euro.
- Codice 17: per la detassazione del 60% per lavoratori con figli minori residenti in Italia.
Questo consente di recuperare in dichiarazione l’eventuale maggiore imposta trattenuta dal datore di lavoro, indicata nella Sezione III – “Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale Irpef e addizionali regionale e comunale all’IRPEF”.
Restano invariati i codici per i lavoratori impatriati che beneficiano di altre misure di detassazione, in base alla normativa vigente al momento del loro rientro.
Compilazione del quadro RE (Redditi di lavoro autonomo)
I lavoratori impatriati con reddito da lavoro autonomo possono fruire dell’agevolazione:
- direttamente in fase di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente (art. 25, D.P.R. 600/73);
- oppure in dichiarazione, indicando nella casella “Impatriati” il corrispondente:
- Codice 8: per la detassazione del 50% fino a 600.000 euro.
- Codice 9: per la detassazione del 60% per lavoratori con figli minori residenti in Italia.
Anche in questo caso, esistono codici specifici per i lavoratori che applicano altre misure di detassazione, in base all’anno di trasferimento in Italia.
Per i “nuovi” lavoratori impatriati, il reddito eccedente i 600.000 euro annui deve essere indicato nel rigo RE21, colonna 3 (“Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis/art. 5 D.Lgs 209/23“), e sarà tassato integralmente. Sempre nella stessa colonna, va riportata l’eventuale eccedenza rispetto ai limiti degli aiuti de minimis, come adeguato dal Regolamento UE n. 2831/2023 che ha innalzato la soglia da 200.000 euro a 300.000 euro nell’arco di un triennio (in termini di “imposta risparmiata”), calcolati con il metodo della media mobile.
Ricordiamo, infine, che nella colonna 2 (“Reddito prodotto all’estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 7/15 art. 5 D.Lgs 209/23“) del rigo RE21, va indicata la quota di reddito da lavoro autonomo prodotto all’estero, che sarà tassata integralmente (in quanto oggettivamente esclusa dalla misura premiale).
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