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Dalla conversione in legge del Decreto-Crescita una stretta alle agevolazioni per gli sportivi professionisti “impatriati” e neo-residenti

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (anche “Decreto-Crescita”) sono rimodulate le agevolazioni concesse dall’art. 5 del Decreto-Crescita a favore degli sportivi professionisti che trasferiscono la residente fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le modifiche intervenute in sede di conversione hanno infatti aggiunto il comma 5-quater all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, che recita come segue:

«Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis»

Le novità

Il Legislatore ha dunque agito su due fronti, con riguardo ai soli rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (“l.  n. 91/81”):

1)    ha portato la misura della detassazione – per il primo e secondo quinquennio di vigenza del regime (e sempre che sussistano, per i secondi cinque anni, le condizioni ex comma 3-bis, primo periodo) – al 50 per cento del reddito complessivo prodotto in Italia (viene meno, dunque, ogni ipotesi 70-90 per cento nel primo quinquennio e 50-90 per cento nel secondo quinquennio);

2)    ha eliminato la possibilità, prevista dalla norma nella sua letteralità originariadi beneficiare di una detassazione più ampia qualora lo sportivo professionista avesse trasferito la propria residenza in una delle regioni del Mezzogiorno richiamate dal comma 5-bis (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Diversamente, è bene ricordarlo, per gli sportivi che non rientrano nell’ambito applicativo della l. n. 91/81, continueranno ad applicarsi le norme previste dall’art. 5 del Decreto-Crescita (vedi http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/05/10/lavoratori-impatriati-impulso-trasferimento-italia-sportivi-artisti)

In tal modo, il Legislatore ha spostato l’attenzione degli operatori di settore sulla l.  n. 91/81, la cd. legge sul professionismo sportivo, che pone una serie di paletti per definire l’esercizio dell’attività sportiva come una pratica professionale.

In via estremamente generale, si ricorda che l’art. 2 della l. n. 91/81 individua, come soggetti destinatari della legge, coloro che, tra le categorie degli atletiallenatoridirettori tecnico-sportivi e preparatori atletici, esercitano l’attività sportiva:

  • titolo oneroso,
  • con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, e che conseguono la qualificazione (di attività professionistica) dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI.

Ad oggi, le federazioni sportive italiane affiliate al CONI che riconoscono il professionismo risulterebbero essere:

  • Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);
  • Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.);
  • Federazione Italiana Golf (F.I.G.);
  • Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Da ciò ne consegue che tutti i redditi prodotti in Italia dagli sportivi “impatriati” o neo-residenti nell’ambito di federazioni non ricomprese in tale elenco (e, quindi, per rapporti che non ricadonDIRITo nella l. 91/81), non sono influenzati dalle modifiche introdotte in sede di conversione.

Annotiamo, infine, che sempre in sede di conversione è stato aggiunto un ulteriore comma 5­-quinquies all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, per effetto del quale:

«Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili […]”.

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