Onere della prova sulla residenza estera in capo al contribuente anche ai fini del tributo regionale. Spetta invece all’Agenzia eccepire l’autonoma organizzazione dell’attività professionale.
Un commento sul quotidiano Eutekne sul tema dell’onere della prova ai fini IRAP in relazione a trasferimenti di residenza in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in un caso riguardante un direttore d’orchestra che aveva sportato la residenza nel Principato di Monaco.
Si può affermare, in sintesi, che con riguardo all’esercizio di un’attività artistica, precedenti orientamenti della Corte abbiano portato a concludere che, data la natura personalissima dell’attività, il soggetto possa contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali nonostante la produzione di un reddito cospicuo, allontanando l’idea di una possibile sussistenza dell’autonoma organizzazione in fini Irap (finanche ad escluderla in radice) senza che tale affermazione possa essere inficiata dal fatto che l’artista si avvalga di un agente ovvero stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli.
L’articolo pubblicato è qui di seguito allegato:
Nel seguito l’ordinanza commentata: